Accordo›Titolo I
Art. 5
Esportabilità delle prestazioni
In vigore dal 2 lug 2025
Esportabilità delle prestazioni
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applicherà per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-5