Accordo›Titolo II
Art. 9
Totalizzazione
In vigore dal 2 lug 2025
Totalizzazione
Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero da parte del lavoratore interessato del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di una Parte, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte, sempre che non si sovrappongano.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-9