AccordoTitolo III

Art. 12

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

In vigore dal 2 lug 2025
Periodi di assicurazione inferiori ad un anno Nonostante quanto disposto all' del presente Accordo, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge per il lavoratore interessato alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altra Parte, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-12

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