Accordo›Titolo III
Art. 17
Collaborazione amministrativa
In vigore dal 2 lug 2025
Collaborazione amministrativa
Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nel territorio dell'altra Parte, per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, operano nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo.
Una Parte mette a disposizione dell'altra gratuitamente la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisita che riguardi le persone che risiedono o soggiornano nel territorio di tale ultima Parte, ai fini del presente Accordo.
Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di una Parte e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte debbono essere disposti dall'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all' del presente Accordo, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni competenti di entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.
Storico versioni
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