AccordoTitolo III

Art. 17

Collaborazione amministrativa

In vigore dal 2 lug 2025
Collaborazione amministrativa Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nel territorio dell'altra Parte, per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato. Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, operano nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo. Una Parte mette a disposizione dell'altra gratuitamente la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisita che riguardi le persone che risiedono o soggiornano nel territorio di tale ultima Parte, ai fini del presente Accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di una Parte e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte debbono essere disposti dall'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all' del presente Accordo, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni competenti di entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.
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Collaborazione amministrativa (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo