Accordo›Titolo III
Art. 18
Assistenza diplomatica e consolare
In vigore dal 2 lug 2025
Assistenza diplomatica e consolare
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuna Parte possono rivolgersi direttamente alle Autorità competenti, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base del presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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