AccordoTitolo III

Art. 19

Esenzioni e riconoscimento degli attestati

In vigore dal 2 lug 2025
Esenzioni e riconoscimento degli attestati Qualora la legislazione di una Parte preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nel territorio dell'altra Parte. Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbano essere presentati per l'attuazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari delle Parti. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di una Parte, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-19

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