Accordo›Titolo III
Art. 24
Recuperi
In vigore dal 2 lug 2025
Recuperi
L'Istituzione competente di una Parte, che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiarlo.
L'Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all'Istituzione competente creditrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-24