Accordo›Titolo IV
Art. 29
Emendamenti
In vigore dal 2 lug 2025
Emendamenti
Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. L'Accordo emendativo entrerà in vigore secondo le stesse procedure stabilite dall', paragrafo 1.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-29