Accordo›Titolo IV
Art. 28
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 2 lug 2025
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-28