Accordo›Titolo III
Art. 25
Protezione dei dati personali
In vigore dal 2 lug 2025
Protezione dei dati personali
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base al presente Accordo.
Tutti gli scambi di dati tra le Parti sono regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.
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