Accordo›Titolo III
Art. 21
Domande, dichiarazioni e ricorsi
In vigore dal 2 lug 2025
Domande, dichiarazioni e ricorsi
Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in attuazione del presente Accordo, a una Autorità competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità competente, Istituzione competente od Organismo di collegamento dell'altra Parte.
I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto a una Autorità competente o Istituzione competente di una Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorità competente o Istituzione competente dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità competente o all'Istituzione competente dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-21