Accordo›Titolo III
Art. 20
Organismi di collegamento
In vigore dal 2 lug 2025
Organismi di collegamento
Per facilitare l'attuazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni competenti delle Parti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-20