Accordo›Titolo III
Art. 22
Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
In vigore dal 2 lug 2025
Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-22