Art. 22 · Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
AccordoTitolo III

Art. 22

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Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

In vigore dal 2 lug 2025
Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese.
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