Accordo›Titolo III
Art. 14
Disposizioni particolari
In vigore dal 2 lug 2025
Disposizioni particolari
Se la legislazione di una delle Parti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altra Parte o può far valere rispetto a quest'ultima un diritto a prestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-14