Accordo›Titolo III
Art. 10
Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo
In vigore dal 2 lug 2025
Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo
Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all' del presente Accordo, l'Istituzione competente di questa Parte deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, rispetto all'altra Parte, a una prestazione calcolata ai sensi dell' del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-10