Accordo›Titolo II
Art. 6
Disposizioni generali
In vigore dal 2 lug 2025
Disposizioni generali
Salvo quanto diversamente previsto dagli del presente Accordo, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione della Parte in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-06-23;98#art-a-6