Accordo›Titolo I
Art. 4
Parità di trattamento
In vigore dal 2 lug 2025
Parità di trattamento
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuna Parte alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.
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