Accordo›Titolo II
Art. 8
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari
In vigore dal 2 lug 2025
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell' del presente Accordo, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all' del presente Accordo, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
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