Convenzione›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 set 2003
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
La Santa Sede e la Repubblica Italiana
animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale, tenuto conto della specificità della Santa Sede e della particolarità dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni.
Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:
a) "Parti contraenti": la Santa Sede e la Repubblica Italiana;
b) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell' della presente Convenzione;
c) "Autorità competente":
per quanto riguarda la Santa Sede:
l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
il Ministero della Sanità, per le prestazioni sanitarie
conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
d) "Istituzione competente": l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale Istituzione si trova;
e) "Organismo di collegamento": l'Ufficio incaricato dall'Autorità competente di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione;
f) "Parte competente": la Parte contraente nel cui territorio si trova l'istituzione competente;
g) "Lavoratori": le persone di cui all' che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all' della presente Convenzione;
h) "Dipendenti vaticani": i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi all'"Accordo Amministrativo di applicazione" di cui all', che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
i) "Familiari": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;
l) "Superstiti": le persone definite come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;
m) "Residenza": dimora abituale;
n) "Soggiorno": dimora temporanea;
o) "Periodi di assicurazione": periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, così come definiti o presi in considerazione dalla legislazione della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti;
p) "Prestazioni in denaro": le prestazioni economiche stabilite dalla legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione, nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;
q) "Prestazioni in natura": ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;
r) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.
2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-1