Convenzione›Titolo IV
Art. 34
Accordo Amministrativo di applicazione
In vigore dal 3 set 2003
Accordo Amministrativo di applicazione
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-34