Convenzione›Titolo IV
Art. 32
Poteri particolari delle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
In vigore dal 3 set 2003
Poteri particolari delle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-32