Convenzione›Titolo IV
Art. 28
Cooperazione e assistenza reciproca delle Autorità e Istituzioni competenti
In vigore dal 3 set 2003
Cooperazione e assistenza reciproca delle
Autorità e Istituzioni competenti
Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorità Diplomatiche di tale Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-28