Convenzione›Titolo IV
Art. 31
Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione
In vigore dal 3 set 2003
Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione
1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione.
3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da Autorità, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sarà ritenuta valida dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-31