ConvenzioneTitolo IV

Art. 29

Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche

In vigore dal 3 set 2003
Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-29

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Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo