Convenzione›Titolo IV
Art. 29
Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche
In vigore dal 3 set 2003
Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche
Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-29