Convenzione

Art. 25

Lavoratori

In vigore dal 3 set 2003
Lavoratori Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Lavoratori (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo