Convenzione
Art. 25
Lavoratori
In vigore dal 3 set 2003
Lavoratori
Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-25