Convenzione

Art. 20

Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente.

In vigore dal 3 set 2003
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente. 1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una Parte contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente. 2. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-20

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Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente. (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo