Convenzione
Art. 19
Rimborso tra Istituzioni
In vigore dal 3 set 2003
Rimborso tra Istituzioni
L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli . Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-19