Convenzione

Art. 19

Rimborso tra Istituzioni

In vigore dal 3 set 2003
Rimborso tra Istituzioni L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli . Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-19

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Rimborso tra Istituzioni (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo