Convenzione›Titolo III
Art. 15
Ricalcolo dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione
In vigore dal 3 set 2003
Ricalcolo dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione
Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell' della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-15