Convenzione›Titolo III
Art. 11
Totalizzazione dei periodi di assicurazione e liquidazione delle prestazioni
In vigore dal 3 set 2003
Totalizzazione dei periodi di assicurazione e liquidazione delle prestazioni
1.a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.
b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dall'altra Parte contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altra Parte non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b):
1) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione;
2) se soltanto una delle Parti contraenti legata ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detta Parte contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato: tale disposizione si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente comma 1, l'Istituzione competente di tale Parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altra Parte contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo comma 3.
3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte, l'istituzione competente di detta Parte accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:
a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti; c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti è superiore, alla durata massima prescritta dalla legislazione di una Parte contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.
4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo delle retribuzioni, dei redditi professionali o dei contributi, l'istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente le retribuzioni, i redditi professionali percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.
5. Se ai sensi della legislazione italiana la prestazione, il cui diritto sorge in base al presente articolo, deve essere liquidata in tutto o in parte sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati, l'istituzione competente determina l'ammontare, rispettivamente dell'intera pensione o della quota di essa, con il metodo di calcolo nazionale, anziché con quello previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Nonostante quanto disposto al comma 1, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'istituzione di questa Parte non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione competente dell'altra Parte contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.
7. Qualora debba essere applicato il comma 1, lettera c), del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.
La presente disposizione non potrà comportare che per uno stesso periodo di assicurazione una delle due Parti contraenti sia tenuta ad erogare più di una prestazione della stessa natura, autonoma o in pro-rata.
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