Convenzione›Titolo II
Art. 10
Disposizioni varie
In vigore dal 3 set 2003
Disposizioni varie
Le Autorità Competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga alle disposizioni degli della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua età, per la frequenza dei trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-10