ConvenzioneTitolo I

Art. 6

Ammissione all'assicurazione volontaria

In vigore dal 3 set 2003
Ammissione all'assicurazione volontaria 1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente. 2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-6

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Ammissione all'assicurazione volontaria (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo