Convenzione›Titolo II
Art. 8
Norme generali
In vigore dal 3 set 2003
Norme generali
1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.
2. Salvo quanto disposto agli della presente Convenzione:
a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente;
b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-8