Convenzione›Titolo III
Art. 12
Rivalutazione o modifica delle prestazioni e nuovo calcolo delle medesime
In vigore dal 3 set 2003
Rivalutazione o modifica delle prestazioni e nuovo calcolo delle medesime
1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all', senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.
2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-12