Convenzione

Art. 16

Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente

In vigore dal 3 set 2003
Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformità alla legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'istituzione competente beneficiano: a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-16

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Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo