Convenzione

Art. 18

Prestazioni in natura di grande importanza

In vigore dal 3 set 2003
Prestazioni in natura di grande importanza La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza, previste dall'Accordo Amministrativo di cui all' della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-18

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Prestazioni in natura di grande importanza (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo