Convenzione›Titolo III
Art. 13
Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni
In vigore dal 3 set 2003
Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni
Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente , non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-13