Convenzione

Art. 22

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

In vigore dal 3 set 2003
Aggravamento di una malattia professionale indennizzata Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell', si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni: a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione; b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte contraente, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-22

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Aggravamento di una malattia professionale indennizzata (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo