Convenzione
Art. 26
Titolari di pensione o rendita
In vigore dal 3 set 2003
Titolari di pensione o rendita
1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni è a carico della Parte debitrice della pensione o rendita.
2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-26