Convenzione

Art. 24

Notifica di infortunio grave tra Istituzioni

In vigore dal 3 set 2003
Notifica di infortunio grave tra Istituzioni Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacità permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-24

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Notifica di infortunio grave tra Istituzioni (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo