Convenzione

Art. 27

Sospensione delle prestazioni

In vigore dal 3 set 2003
Sospensione delle prestazioni Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti , comma 1, sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale o ad altro titolo, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-27

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Sospensione delle prestazioni (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo