Convenzione›Titolo IV
Art. 30
Redditi in valuta
In vigore dal 3 set 2003
Redditi in valuta
Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento a redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'istituzione competente applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-30