ConvenzioneTitolo IV

Art. 30

Redditi in valuta

In vigore dal 3 set 2003
Redditi in valuta Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento a redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'istituzione competente applica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Redditi in valuta (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo