Convenzione›Titolo IV
Art. 33
Presentazione istanze e documenti
In vigore dal 3 set 2003
Presentazione istanze e documenti
1. Le istanze e gli altri documenti presentati in applicazione della presente Convenzione ad Autorità, Istituzione competente od Organismo di collegamento di una Parte contraente hanno lo stesso effetto che se fossero presentati alle corrispondenti Autorità, Istituzioni competenti od Organismi di collegamento dell'altra Parte.
2. La domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di una Parte contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione competente dell'altra Parte, purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto in base alla legislazione dell'altra Parte.
3. Le dichiarazioni di autocertificazione da presentare all'istituzione competente di una Parte contraente, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, possono essere autenticate dall'istituzione dell'altra Parte contraente.
4. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una Autorità o ad un'istituzione competente di una delle due Parti, sono considerati come presentati entro tale termine e essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o l'istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-33