Convenzione›Titolo IV
Art. 38
Disposizioni transitorie
In vigore dal 3 set 2003
Disposizioni transitorie
1. La presente Convenzione non dà luogo a prestazioni con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-38