Convenzione›Titolo IV
Art. 41
Denuncia
In vigore dal 3 set 2003
Denuncia
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-41