Convenzione›Titolo IV
Art. 40
Durata
In vigore dal 3 set 2003
Durata
La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata.
Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-40