ConvenzioneTitolo IV

Art. 40

Durata

In vigore dal 3 set 2003
Durata La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-40

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Durata (Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo