ConvenzioneTitolo IV

Art. 36

Perizie mediche

In vigore dal 3 set 2003
Perizie mediche 1. L'Istituzione competente di una Parte contraente e tenuta, su richiesta dell'istituzione dell'altra Parte, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio. 2. Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambe le Parti contraenti, rimangono a carico della Parte che ha effettuato i predetti accertamenti. 3. Le spese per gli accertamenti sanitari, nonché quelle ad essi connesse, sostenute dall'istituzione di una Parte contraente su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, sono a carico dell'Istituzione della Parte che ha richiesto gli accertamenti. Il rimborso sarà effettuato in conformità alle disposizioni previste nell'Accordo Amministrativo di cui all' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-36

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