Convenzione
Art. 21
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti
In vigore dal 3 set 2003
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto prevista dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio rassicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-21