Convenzione

Art. 21

Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti

In vigore dal 3 set 2003
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto prevista dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio rassicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo