ConvenzioneTitolo I

Art. 7

Divieto di cumulo

In vigore dal 3 set 2003
Divieto di cumulo 1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti. 2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attività professionale, sono applicabili anche se egli esercita la propria attività sotto la legislazione dell'altra Parte contraente. 3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.
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