Convenzione›Titolo I
Art. 4
Parità di trattamento
In vigore dal 3 set 2003
Parità di trattamento
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-4