ConvenzioneTitolo I

Art. 4

Parità di trattamento

In vigore dal 3 set 2003
Parità di trattamento Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244#art-c-4

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Parità di trattamento (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo